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In questa pagina cercheremo di spiegarvi com'è la legislazione Italiana in tema di stupefacenti, trattando in particolare l'aspetto penale e la disciplina dell'uso personale.

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REGI DECRETI

Regio Decreto Numero 773/1931 - Testo Unico di Pubblica Sicurezza

 

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Art. 153. (art. 154 T.U. 1926)

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di  pubblica  sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati  a  denunciare  all'autorità  locale di pubblica sicurezza, entro  due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette  da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

L'obbligo  si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da  sostanze stupefacenti.

 

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Art. 165 (art.  167  T.U.  1926)

E'  ammonita  la  persona  la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:

  dei  delitti  contro  la  personalità  dello  Stato  o contro l'ordine  pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° del delitto di strage;

3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

  dei  delitti  di  falsità  in  monete  e in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o  di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

  dei  delitti  contro  la  integrità  e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

  dei  delitti  non  colposi  di  omicidio,  incendio,  lesione personale;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a  scopo  di  estorsione  o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; quando  per  tali  reati  sia  stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

 

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Art. 170 (art.  172  T.U. 1926).

Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona  sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive,  nell'ordinanza  di  ammonizione,  di  darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere,  nel  termine  stesso,  all'autorità  locale  di  pubblica sicurezza   e   di   non   allontanarsene   senza  preventivo  avviso all'autorità medesima. 

Se  si  tratta  di  persone  designate  dalla  pubblica  voce  come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione,  oltre  alle  prescrizioni  suindicate può imporre tutte quelle  altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

 

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Art. 204 (art.  210  T.U.  1926)

L'autorità locale di pubblica sicurezza può  impedire  che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

Deve  essere  sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di  meretricio,  nei  quali  si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti  o  nei  quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.

 

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Regio Decreto Numero 1265/34 Testo Unico delle leggi Sanitarie

 

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Art.  148

L'elenco  delle  sostanze  tossiche  aventi  azione stupefacente  è  approvato  con  decreto  del ministro per l'interno, sentito  il consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle convenzioni internazionali.

 

Art. 149

La coltivazione del papavero (papaver somniferum L.) e la  raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito  a  speciale  autorizzazione del ministro per l'interno, che, nel   concederla,  determina,  caso  per  caso,  sentito  quello  per l'agricoltura  e  per  le  foreste,  le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata.

Chiunque,  senza  l'autorizzazione  predetta, coltivi il papavero o raccolga  capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle  quali  l'autorizzazione  è  subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 500 a 5000.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

 

Art.  150

La produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati   ad   azione   stupefacente   non  può  aver  luogo  senza autorizzazione del ministro per l'interno.

Chiunque  produce  l'oppio  grezzo  o  altre  sostanze  o preparati stupefacenti  senza  l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire 2000 a 10.000.

In caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

 

Art. 151

Chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito,  commerciare  a  qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo  o  altre  sostanze  o  preparati ad azione stupefacente, deve munirsi  dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

In caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale.

Sono  escluse  dall'obbligo  dell'autorizzazione  le  farmacie  per quanto  riguarda  la  vendita  o  la  somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento.

 

Art.  152

Chiunque,  essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati  ad  azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, lo vende  e  somministra  senza  prescrizione, o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o  altro  documento  equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacetilmorfina,  cocaina  e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione  o  comunque  in  modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate  con  decreto  del  ministro  per  l'interno,  sentito il consiglio  superiore  di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due  anni  e con l'ammenda da lire 1000 a 10.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

 

Art.  153

Le pene stabilite nell'art. 446 del codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di   favorire   l'abuso   delle   sostanze   stupefacenti,   rilascia prescrizioni  contenenti  sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

 

Art.  154

I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque   sostanze  o  preparati  ad  azione  stupefacente,  debbono indicare  chiaramente  nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale  le  rilasciano  ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi  in  tutte  lettere  la  dose  della  sostanza  prescritta e l'indicazione  del  modo  di  somministrazione  o di applicazione nei riguardi  del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.

I  direttori  di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle  professioni  sanitarie  possono  rilasciare  prescrizioni  per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità occorrente   per   i  normali  bisogni  degli  ospedali,  ambulatori,

istituti,  case e gabinetti predetti, senza le indicazioni prescritte nel  primo comma.

Essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle   sostanze  e  preparati  acquistati,  nel  quale  deve  essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.

 

Art.  156

Il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione  cronica,  prodotta  da sostanze o preparati ad azione stupefacente,  deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 200 a 2000.

Nel  caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino   a   un   anno  oltre  alla  sospensione  dall'esercizio  della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

 

Art.  157

Chi,  a  causa  di  grave  alterazione psichica per abituale  abuso  di  sostanze  o  preparazioni stupefacenti, si rende comunque  pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può  essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.

L'ammissione  nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.  In   caso  di  urgenza  il  ricovero  è  disposto  provvisoriamente  dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

A  tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

 

Art.   158

Il  prefetto,  indipendentemente  dalla  denuncia all'autorità  giudiziaria  per  il  procedimento  penale, nel caso di trasgressione  alle disposizioni contenute nella presente sezione o a quelle sancite dagli art. 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

 

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