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In questa pagina cercheremo di spiegarvi com'è la legislazione Italiana in tema di stupefacenti, trattando in particolare l'aspetto penale e la disciplina dell'uso personale.

LA LEGGE

Legislazione Italiana in tema di stupefacenti
- Archivio Leggi -

Regi DecretiDecreti Alto Commissario Igiene
Legge 685 del 1975Decreto Ministeriale 12 Luglio 1990

LEGGE OGGI (al mese di maggio 2001)

Il consumo e il commercio degli stupefacenti in Italia sono regolati da una legge del ‘90, la cosiddetta legge Iervolino - Vassalli dal nome dei due promotori (legge n. 162 del 26/6/90) poi inserita nel Testo Unico Leggi Stupefacenti, introdotto con il decreto del 9.10.90 n. 309 che riordina l’intera materia.
Questa normativa che puniva tanto la vendita quanto il consumo di stupefacenti, veniva però in parte riformata dal referendum del 18 aprile 1993 che reintroduceva il principio della non punibilità per il tossicodipendente e il consumatore in genere.
In sostanza oggi è reato soltanto la vendita e la detenzione di droga per uso non personale mentre per il consumatore non è previsto il carcere, ma solamente alcune sanzioni amministrative.


SANZIONI PENALI

Le pene previste per lo spaccio sono assai severe e vanno sino ai venti anni per ciò che attiene alle cosiddette droghe pesanti (eroina, cocaina, etc...) e sino a sei anni qualora si tratti di droghe leggere (marijuana e hashish).
Tali pene sono sensibilmente ridotte qualora si tratti di piccolo spaccio ed emerga che si tratti comunque di attività occasionale e non organizzata.
Pare utile osservare in proposito che se è vero che la detenzione per uso personale non è prevista come reato, è altrettanto vero però che maggiore sarà il quantitativo detenuto e più difficile sarà dimostrare che tale quantitativo è destinato al proprio consumo.
Attenzione pertanto ad acquistare quantitativi che eccedano sensibilmente la dose per uno, due giorni. In tali situazioni infatti sarà assai difficile fornire la prova che si tratti della propria scorta personale e che tale quantitativo non sia destinato alla cessione a terzi.
Va inoltre ricordato che per il nostro ordinamento è considerato reato anche la cessione a titolo gratuito.
Può pertanto essere sottoposto a procedimento penale anche chi semplicemente regali uno spinello ad un amico.
Un’ultima annotazione merita il cosiddetto consumo od acquisto di gruppo. Con tale espressione ci si riferisce al caso in cui un gruppo di amici decida di acquistare stupefacente da consumare insieme o comunque da dividersi successivamente, delegando all’acquisto una sola persona. (con la sentenza Cassazione 39313/2001 non è più reato acquistare droga se è per conto di amici)
Anche tale situazione è particolarmente rischiosa per l’acquirente che dovesse subire un controllo. Lo stesso infatti si troverebbe a dover giustificare la detenzione di un quantitativo eccessivo rispetto al proprio personale consumo. 


L’USO PERSONALE

Se il consumatore è esente da pene detentive, l’uso personale non è però privo, come già detto, di conseguenze.
Chiunque venga trovato in possesso di stupefacente per uso personale sarà infatti convocato avanti al Prefetto o suo incaricato e sottoposto alla sospensione della patente di guida e del passaporto per un periodo che, anche in questo caso, varia secondo il tipo di sostanza consumata e comunque non superiore a quattro mesi.
Qualora si tratti di droghe leggere e per una sola volta, il Prefetto può limitarsi ad un semplice ammonimento. In tutti gli altri casi il solo modo per evitare le sanzioni amministrative è quello di sottoporsi ad un programma terapeutico e riabilitativo concordato con il competente servizio pubblico per le tossicodipendenze.
Per quanto riguarda la differenza tra spaccio e uso personale, spetterà all'accusa dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai seguenti indici:
- elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi;
- qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio;
- condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza;
- modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta.
La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.


PER IL FUTURO

Sono allo studio del Parlamento diverse proposte di legge di modifica della normativa sugli stupefacenti.
Tali proposte vanno dalla legalizzazione della distribuzione di droghe leggere, alla somministrazione controllata di stupefacenti per uso terapeutico, dalla depenalizzazione della cessione senza fine di lucro alla abrogazione delle sanzioni amministrative per il semplice uso di droga.
Tutte queste proposte sono agli inizi del proprio iter che certamente si presenterà assai lungo e irto di ostacoli.
E’ ragionevole pensare che, stanti gli attuali equilibri politici e le convenzioni internazionali in tema di lotta alla droga cui l’Italia ha aderito, i margini per ulteriori interventi di liberalizzazione siano, a breve termine assai ridotti.

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